Autorizzazioni alla guida veicoli CRI – Limiti di età

La DGR 5165 ha chiarito le tipologie di mezzi utilizzabili nei servizi di trasporto sanitario e sanitario semplice oltre che per i servizi di emergenza urgenza e ne ha contestualmente definito i limiti di età per la guida degli stessi. È definito trasporto sanitario semplice “il trasporto di persone con impiego di ambulanza, autovettura e di furgone finestrato, limitatamente ai servizi effettuati da Soggetti convenzionati con l’Azienda Sanitaria, con contributo economico riconosciuto dalla stessa. In questa definizione sono inclusi i servizi di trasporto in ambulanza di persone che, in assenza di prescrizione di accompagnamento sanitario formulata da una Struttura Sanitaria, richiedono un accompagnamento da domicilio a Strutture Sanitarie e/o Socio Sanitarie e viceversa oltre che tra luoghi non sanitari.” mentre viene definito trasporto sanitario “trasporto di pazienti disposto da Strutture Sanitarie di ricovero e cura (interospedaliero), ovvero all’interno delle medesime (intra ospedaliero)”. Non è pertanto il mezzo utilizzato a definire la tipologia di trasporto effettuato ma le caratteristiche del trasporto stesso. Il soccorso sanitario extraospedaliero è definito come: “Soccorso e trasporto di persone disposto o coordinato dalle Sale Operative Regionali di Emergenza Urgenza (SOREU) che si concluda o meno presso una Struttura di ricovero e cura accreditata per l’emergenza urgenza”. È necessario tuttavia sottolineare come, i limiti di età previsti per la guida dei veicoli, nella suddetta DGR, per gli elencati servizi, presentino delle incongruenze con quelli indicati nel Testo Unico CRI.

In conseguenza di quanto evidenziato si definiscono i limiti di età per la guida dei mezzi con targa CRI, in riferimento ai soli servizi di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e servizio di emergenza urgenza effettuati sul territorio Lombardo, come di seguito indicato: