VARESE – Riportiamo, per opportuna conoscenza, la BOZZA integrale del Regolamento Elettorale:
Art. 1
Indizione delle elezioni
Le elezioni degli organi centrali e periferici della Croce Rossa Italiana sono indette con provvedimento del Commissario Straordinario
Detto provvedimento fissa espressamente le date per:
- l’elezione del Presidente del Comitato Locale e del Presidente del Comitato Provinciale
- l’elezione del Presidente del Comitato Regionale
- l’elezione del Presidente Nazionale e di due Vice Presidenti Nazionali
Il calendario degli adempimenti elettorali è stilato ai sensi del successivo art. 20.
Nelle Regioni in cui vi è un solo Comitato Provinciale, il Presidente del Comitato Provinciale assolve anche alla funzioni di Presidente del Comitato Regionale. Per le province autonome di Trento e di Bolzano sono eletti due Presidenti Provinciali e non si procede all’elezione del Presidente Regionale
Tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento si svolgono sotto la responsabilità, ciascuno per quanto di competenza, del Commissario del Comitato e dell’Ufficio Elettorale competente per territorio.
Tutte le elezioni di cui al presente articolo si svolgono entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. del. con l’eccezione delle elezioni per il Presidente e i due Vice Presidenti Nazionali che si svolgono entro 120 giorni dalla predetta data.
Art. 2
Elettorato attivo e passivo
1) Elenchi dei soci elettori ed eleggibili
Entro 10 giorni dalla data di indizione delle elezioni il Commissario del Comitato Locale predispone gli elenchi nominativi dei soci elettori ed eleggibili.
Nei capoluoghi di provincia in cui non è costituito il Comitato Locale, il Commissario del Comitato Provinciale provvede alla predisposizione dei predetti elenchi relativamente alle aree territoriali non di competenza di Comitati Locali esistenti.
Gli elenchi contengono le generalità complete (cognome, nome, data e luogo di nascita) del socio nonché l’indicazione del Comitato e della Componente di appartenenza
Gli elenchi dei soci attivi titolari di elettorato attivo e passivo sono affissi all’albo del Comitato Locale. Nei capoluoghi di provincia in cui non è costituito il Comitato locale l’affissione di detti elenchi avviene all’albo del Comitato Provinciale.
Laddove ricorrano le condizioni di cui all’art. 12 del presente Regolamento, gli elenchi sono affissi presso il Comitato Territoriale di riferimento e presso la sede CRI in cui ha sede il Seggio Elettorale decentrato.
Gli elenchi dei soci attivi elettori ed eleggibili dovranno essere certificati e sottoscritti dai vertici locali delle Componenti presenti nel Comitato stesso, che assumono così la responsabilità in ordine alla verifica delle condizioni di elettorato di cui ai seguenti commi 2 e 3. Per gli appartenenti al Corpo Militare tale certificazione è a cura del Centro di Mobilitazione. Per le iscritte al Corpo delle Infermiere Volontarie tale certificazione è a cura dell’Ispettorato di appartenenza.
I soci attivi – se ricorrono le condizioni di cui al successivo comma 2 – sono iscritti negli elenchi dell’elettorato attivo e/o passivo dell’Unità CRI ove hanno versato l’ultima quota associativa, fatti salvi eventuali provvedimenti formali di trasferimento intervenuti nel frattempo.
2) Elettorato
La titolarità dei diritti elettorali è effettuata con riferimento alla data di indizione delle elezioni.
Nello specifico:
sono titolari di elettorato attivo: i soci attivi da almeno due anni in regola con il pagamento della quota associativa.
sono titolari di elettorato passivo: i soci attivi da almeno due anni in regola con il pagamento della quota associativa purché maggiorenni.
Ai fini dei conteggi dell’anzianità di cui al precedente paragrafo, si considerano le seguenti decorrenze:
- Per i Soci Attivi appartenenti al Corpo Militare: la data del brevetto di nomina per il personale di assistenza o la data del Decreto del Presidente della Repubblica per il personale direttivo, fermo restando l’obbligo di pagamento delle quote associative degli ultimi 24 mesi;
- Per le Socie Attive appartenenti al Corpo delle Infermiere Volontarie: la data di ammissione al corso di preparazione di cui agli articoli 1740 e 1741 del D.P.R., 15 marzo 2010 n° 66 o la data del provvedimento di nomina di cui all’art. 1737, comma 4°, del medesimo D.P.R., fermo restando l’obbligo di pagamento delle quote associative degli ultimi 24 mesi;
- Per i Soci Attivi appartenenti alle Componenti Volontaristiche non ausiliarie delle Forze Armate: la data di iscrizione alla Componente con riferimento alla data di versamento della quota associativa ovvero, se iscritti alla C.R.I. successivamente all’1 settembre 2009, la data dell’esame del corso formativo base di accesso di cui all’Ordinanza Commissariale n° 253/2009 del 23 agosto 2009 e s.m.i., , fermo restando l’obbligo di pagamento delle quote associative degli ultimi 24 mesi.
3) Esclusioni e incompatibilità
Le cariche dell’Associazione italiana della Croce rossa sono gratuite ed incompatibili con qualsiasi incarico retribuito dall’Associazione stessa o, al di fuori dei casi previsti dallo Statuto, con la titolarità di altre cariche associative, salva la facoltà di opzione dell’interessato, da esercitarsi entro dieci giorni dalla nomina o elezione, salvo quanto previsto dal successivo paragrafo. La nuova nomina o elezione diviene efficace solo a seguito dell’opzione. (Statuto)
Nel caso in cui un candidato sia eletto per più cariche rimane in carica per quella relativa alla maggiore dimensione territoriale e decade dalle altre. (Decreto Legislativo).
Ai fini delle incompatibilità di cui sopra:
- si intendono cariche dell’Associazione quelle di Presidente a livello territoriale, Presidente Nazionale o Vice Presidente Nazionale;
- si intendono incarichi retribuiti, tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, ovvero, autonomo aventi natura di continuità e non occasionalità, ivi compresi i rapporti di lavoro con contratto di somministrazione.
Gli iscritti al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana in congedo, sono ammessi al voto, ricorrendo le condizioni di cui al punto 2 lettere (a) e (b) del presente articolo, solo qualora prestino gratuitamente attività di volontariato in favore della Croce rossa italiana rinunciando espressamente ai benefici previsti per il personale del Corpo Militare richiamato in servizio attivo. In sede di certificazione di cui al punto 1) del presente articolo il Centro di Mobilitazione verifica la presenza dei richiami senza assegni per gli ultimi 24 mesi e facendo riferimento alla data di indizione delle elezioni. (Statuto)
I Dipendenti civili dell’associazione e gli iscritti al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana in servizio attivo che risultino Soci Attivi ai sensi della normativa vigente ed abbiano acquisito il diritto all’elettorato attivo e/o passivo, possono esercitare il diritto di voto e, in caso di elezione, essi sono tenuti all’opzione entro 10 giorni dall’elezione medesima.
Sono in ogni caso esclusi dall’elettorato passivo coloro che non avevano il requisito di socio della Croce Rossa italiana alla data di loro nomina a Commissario ai diversi livelli della CRI e coloro che alla data di indizione delle elezioni non hanno ancora compiuto la maggiore età.(Decreto Legislativo)
4) Ricorsi avverso gli elenchi degli elettori e degli eleggibili
Il Socio attivo escluso dagli elenchi può presentare ricorso all’Ufficio elettorale del proprio livello territoriale entro 5 giorni dall’affissione degli elenchi all’albo del Comitato di appartenenza. Tale termine è da intendersi a pena di decadenza. Il ricorso, corredato a pena di inammissibilità da apposita dichiarazione di autocertificazione dei requisiti, qualora non sia nei successivi 5 giorni accolto o respinto, è automaticamente accolto con riserva. Gli accoglimenti con riserva sono decisi in via definitiva dall’Ufficio Elettorale competente per livello territoriale entro i successivi 5 giorni.
Analogo ricorso può essere presentato da chiunque ne abbia interesse avverso l’inserimento negli elenchi di soci non titolari dei diritti elettorali o che presentino cause di esclusione o di ineleggibilità.
Art. 3
Elezione del Presidente Locale e del Presidente Provinciale
Presso ogni Comitato locale, nel giorno previsto dal provvedimento di indizione si svolgono, contestualmente e con schede separate, le elezioni delle seguenti cariche:
- Presidente del Comitato Locale, da eleggere tra i soci attivi appartenenti al Comitato Locale aventi diritto all’elettorato passivo ai sensi del precedente art. 2.
- Presidente del Comitato Provinciale, da eleggere tra i soci attivi della provincia aventi diritto all’elettorato passivo ai sensi del precedente art. 2.
Nei capoluoghi di provincia in cui non è costituito anche il Comitato Locale, nel giorno previsto dal provvedimento di indizione si svolge esclusivamente l’elezione per la carica di Presidente del Comitato Provinciale, da eleggere tra i soci attivi della provincia aventi diritto all’elettorato passivo ai sensi del precedente art. 2.
I Presidenti dei Comitati locali sono eletti dai soci del Comitato Locale in possesso dei requisiti per l’elettorato attivo. I Presidenti dei Comitati Provinciali sono eletti dai soci della provincia in possesso dei requisiti per l’elettorato attivo.
Art. 4
Elezione del Presidente Regionale
Presso ogni Comitato Regionale, nel giorno previsto dal provvedimento di indizione, si svolge l’elezione del Presidente Regionale, eletto dai Presidenti dei Comitati Provinciali e Locali tra i soci attivi della Regione aventi diritto all’elettorato passivo ai sensi del precedente art. 2.
Art. 5
Elezione del Presidente Nazionale e di due Vice Presidenti Nazionali
Nel giorno previsto dal provvedimento di indizione, il Commissario Straordinario convoca un’Assemblea straordinaria costituita esclusivamente dai Presidenti regionali, provinciali e locali, con l’unico punto all’ordine del giorno: “elezione del Presidente e dei Vice Presidenti Nazionali”. Dopo la sua costituzione, l’Assemblea procede, immediatamente e senza soluzione di continuità, alle elezioni.
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza del 50% più uno dei componenti in prima convocazione e del 33,3% in seconda convocazione.
Tale Assemblea, presieduta dal Commissario Straordinario, elegge un Presidente nazionale e due Vice presidenti. Questi sono eletti dai Presidenti dei Comitati Regionali, Provinciali e Locali tra i soci attivi della CRI aventi diritto all’elettorato passivo ai sensi del precedente art. 2.
Art. 6
Modalità di presentazione delle candidature
I soci CRI interessati, presentano la propria candidatura all’Ufficio elettorale del livello corrispondente alla carica per la quale concorrono. La candidatura è ammissibile solo se sottoscritta dal candidato e può essere presentata fino a 10 giorni prima della data di svolgimento della consultazione.
L’Ufficio elettorale territorialmente competente, verificata la regolarità e la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, ne dà contestuale certificazione di ammissione o esclusione entro 24 ore dal ricevimento della candidatura, dandone altresì comunicazione all’interessato. Detto Ufficio Elettorale comunica i nominativi dei candidati al Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche del Comitato Centrale.
L’elenco dei candidati per ciascun Comitato è pubblicato all’albo del Comitato medesimo sul sito internet istituzionale della Croce Rossa Italiana a cura del predetto Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche del Comitato Centrale.
In caso di esclusione di una candidatura, l’interessato può fare ricorso all’Ufficio elettorale di livello superiore entro 24 ore. Il predetto termine per la presentazione del ricorso è da intendersi a pena di decadenza. L’Ufficio elettorale decide nelle successive 24 ore.
I ricorsi relativi all’ammissione all’elezione del Presidente e dei Vice Presidenti Nazionali devono essere presentati entro 24 ore all’Ufficio Elettorale Centrale. Il predetto termine per la presentazione del ricorso è da intendersi a pena di decadenza. L’Ufficio elettorale decide nelle successive 24 ore.
Art. 7
Uffici elettorali locali
In ogni Comitato locale, entro 10 giorni dall’indizione delle elezioni, il Commissario del Comitato, sentiti i vertici locali delle Componenti Volontaristiche, istituisce l’Ufficio elettorale locale composto da un Presidente, 2 scrutatori e un segretario. Il Commissario del Comitato provvede altresì a designare un Presidente, uno scrutatore e un segretario supplenti. L’Ufficio elettorale – sia i componenti titolari che i componenti supplenti – deve essere composto da soci dell’Associazione che abbiano espressamente rinunciato a candidarsi. I soci componenti l’Ufficio elettorale non posso candidarsi alle elezioni per Presidente del Comitato Locale e per Presidente del Comitato Provinciale, pena l’inammissibilità della candidatura.
Il Commissario del Comitato da notizia dell’avvenuta istituzione dell’Ufficio Elettorale all’Ufficio Elettorale del livello superiore.
Art. 8
Uffici elettorali provinciali
In ogni Comitato provinciale, entro 10 giorni dall’indizione delle elezioni, il Commissario del Comitato, sentiti i vertici provinciali delle Componenti Volontaristiche, istituisce l’Ufficio elettorale provinciale composto da un Presidente, 2 scrutatori e un segretario. Il Commissario del Comitato provvede altresì a designare un Presidente, uno scrutatore e un segretario supplenti. L’Ufficio elettorale – sia i componenti titolari che i componenti supplenti – deve essere composto da soci dell’Associazione che abbiano espressamente rinunciato a candidarsi. I soci componenti l’Ufficio elettorale non posso candidarsi alle elezioni per Presidente di Comitato provinciale, pena l’inammissibilità della candidatura.
Il Commissario del Comitato da notizia dell’avvenuta istituzione dell’Ufficio Elettorale all’Ufficio Elettorale del livello superiore.
Art. 9
Uffici elettorali regionali
In ogni Comitato regionale entro 10 giorni dall’indizione delle elezioni, il Commissario del Comitato, sentiti i vertici regionali delle Componenti Volontaristiche, istituisce l’Ufficio elettorale regionale composto da un Presidente, 2 scrutatori e un segretario. Il Commissario del Comitato provvede altresì a designare un Presidente, uno scrutatore e un segretario supplenti. L’Ufficio elettorale – sia i componenti titolari che i componenti supplenti – deve essere composto da soci dell’Associazione che abbiano espressamente rinunciato a candidarsi. I soci componenti l’Ufficio elettorale non posso candidarsi alle elezioni per Presidente di Comitato regionale, pena l’inammissibilità della candidatura.
Il Commissario del Comitato da notizia dell’avvenuta istituzione dell’Ufficio Elettorale all’Ufficio Elettorale del livello superiore.
Art. 10
Ufficio elettorale centrale
Il Commissario Straordinario istituisce presso il Comitato Centrale, con proprio provvedimento, l’Ufficio Elettorale Centrale. L’ufficio è costituito da un presidente, da scegliere tra i componenti dell’Avvocatura dello Stato o delle Magistrature in quiescenza, da sette membri scelti nell’Associazione in possesso di specifiche competenze giuridiche e da un ufficio di segreteria. Ad uno dei componenti dell’Ufficio viene affidata la supplenza del Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Commissario Straordinario designa altresì 2 componenti supplenti.
I componenti dell’Ufficio di Segreteria – scelti tra dipendenti della CRI – sono proposti dal Direttore Generale.
I membri dell’Ufficio Elettorale centrale e i membri dell’Ufficio di Segreteria devono avere espressamente rinunziato a candidarsi. Essi non possono essere candidati alle elezioni in qualsivoglia livello territoriale, pena l’inammissibilità della candidatura.
L’Ufficio Elettorale Centrale ha il compito di espletare le operazioni necessarie alla elezione del Presidente e dei Vice Presidenti Nazionali, nonché di dirimere internamente eventuali problematiche o contestazioni trasmesse dagli uffici elettorali periferici. L’Ufficio Elettorale Centrale inoltre fornisce chiarimenti interpretativi relativamente all’applicazione della normativa regolante le elezioni e, in casi di particolare gravità o suscettibili di interrompere il procedimento elettorale, può autorizzare limitate deroghe alle disposizioni del presente regolamento elettorale.
L’Ufficio Elettorale Centrale espleta altresì tutte le competenze ad esso attribuite dal presente Regolamento.
I componenti dell’Ufficio di Segreteria non partecipano alle decisioni.
Art. 11
Attività degli Uffici elettorali
Gli Uffici Elettorali espletano tutte le competenze ad essi attribuite dal presente Regolamento.
Gli Uffici elettorali locali, regionali e centrale assolvono altresì alle funzioni di seggio elettorale.
Gli Uffici elettorali provinciali assolvono eccezionalmente alla funzione di seggio elettorale ove nella provincia non sia costituito alcun Comitato Locale ovvero – relativamente ai soci attivi non iscritti presso alcun Comitato Locale – ove non è costituito il Comitato Locale del capoluogo di provincia.
Gli Uffici elettorali sono costituiti in seggio elettorale il giorno precedente a quello stabilito per la votazione per compiere le operazioni preliminari alla espressione del voto.
Ciascun seggio elettorale, appena insediato, prende in consegna le schedi elettorali ed ogni altro materiale occorrente per la votazione, comprese le urne per la votazione e le cabine per l’espressione del voto. Le urne e le cabine elettorali sono messe a disposizione dal Commissario del Comitato di riferimento. Il Seggio provvede all’organizzazione della sala della votazione e alla vidimazione delle schede. Tutte le schede sono vidimate da almeno un componente del seggio.
In ciascun seggio elettorale è installata almeno un cabina, collocata in maniera da rimanere isolata a conveniente distanza dal tavolo dell’Ufficio, ed in grado di assicurare la segretezza del voto.
Compiute le operazioni preliminari, il Presidente provvede a sigillare le scatole contenenti le schede autenticate e la stanza di votazione.
Il Presidente del seggio è responsabile della corretta esecuzione delle operazioni elettorali.
Il seggio riprende le proprie attività alle ore 08.00 del giorno stabilito per le votazioni, verifica l’integrità della chiusura del locale nonché quella delle scatole contenenti le schede elettorale autenticate ed il loro numero, corrispondente a quello degli elettori risultanti dagli elenchi in suo possesso, e procede alla chiusura delle urne mediante sigilli contrassegnati dalle firme dei componenti del seggio. Di qualunque anomalia riscontrata viene data notizia all’Ufficio elettorale del livello territoriale superiore per gli interventi urgenti, ivi compresa la chiusura anticipata del seggio.
Il Presidente del seggio alle ore 09.00 dichiara aperta la votazione e ammette al voto gli elettori presenti e successivamente tutti gli altri man mano che si presentano previa loro identificazione.
Nei Comitati Locali e Provinciali la votazione si chiude alle ore 20.00, con l’espressione di voto dell’ultimo elettore presente in sala a tale ora.
Nei Comitati Regionali la votazione si chiude alle ore 14.00 con l’espressione di voto dell’ultimo elettore presente in sala a tale ora.
Le votazioni per il Presidente Nazionale i due Vice Presidenti si aprono alle ore 09.00 e si chiudono alle ore 20.00 con l’espressione di voto dell’ultimo elettore presente in sala a tale ora.
Tutte le votazioni possono essere chiuse prima dell’orario previsto ma solo dopo che tutti gli aventi diritto al voto, come risultanti dagli elenchi ufficiali dei votanti, abbiamo esercitato tale diritto.
Nel corso della votazione l’attività del seggio non può essere sospesa per nessun motivo.
Art. 12
Seggi elettorali decentrati
Al fine di consentire l’espressione del voto da parte dei volontari appartenenti a Gruppi di rilevante consistenza numerica che si trovano distanti dalla sede del Comitato di appartenenza, in tutte le sedi CRI – diverse da Comitato Locale o provinciale – in cui sono presenti almeno 50 elettori il Commissario del Comitato Territoriale di riferimento può istituire un seggio elettorale decentrato. Il Commissario del Comitato consegna al seggio un sufficiente numero di schede, le urne,le cabine ed ogni altro materiale utile per lo svolgimento della consultazione.
A tali seggi elettorali distaccati si applicano le stesse disposizioni previste per la costituzione e il funzionamento degli altri seggi elettorali territoriali.
Finite le operazioni di voto, il seggio decentrato scrutina le schede e trasmette il verbale con i risultati all’Ufficio elettorale del Comitato Locale di riferimento o, nel caso di Gruppi direttamente afferenti ad un Comitato Provinciale, all’Ufficio elettorale provinciale.
Art. 13
Espressione del voto
Le liste con i nomi dei candidati sono riportati in schede predisposte secondo i modelli che l’Ufficio Elettorale centrale rende disponibili e scaricabili sul sito internet istituzionale della Croce Rossa Italiana.
Nei Comitati Provinciali e Regionali gli elettori ricevono una sola scheda per l’elezione del Presidente del Comitato.
Nei Comitati Locali gli elettori ricevono due schede, una per l’elezione del Presidente del Comitato Locale e l’altra per l’elezione del Presidente del Comitato Provinciale.
Per l’elezione dei vertici nazionali gli elettori ricevono due schede, una per l’elezione del Presidente Nazionale e una per l’elezione dei Vice Presidenti Nazionali.
Ogni livello territoriale provvede alla riproduzione delle schede, contenenti i nominativi dei candidati,in numero sufficiente a consentire le votazioni.
Ad ogni elettore, previa identificazione annotata a margine dell’elenco in cui risulta incluso, viene consegnato un esemplare autenticato della scheda elettorale. Egli esprime il voto in cabina senza la presenza di altra persona. L’esercizio del diritto di voto non può essere in nessun caso delegato.
L’elettore impedito in modo assoluto dall’esprimere materialmente il voto per invalidità certificata con apposita attestazione medica e tale da non escludere la capacità di intendere e di volere può essere accompagnato nella cabina da persona di sua fiducia che esprime il voto conforme alla sua indicazione. Laddove possibile, i Comitati mettono a disposizione del seggio locali posti al piano terra o comunque tali da garantire l’espressione del voto anche a soci portatori di handicap.
Il voto viene espresso mediante apposizione di un segno dal quale si evinca la volontà inequivoca di esprimere il voto per il candidato prescelto. Le schede che presentino segni atti a renderle riconoscibili sono nulle. Altresì sono nulli i voti espressi al di fuori dalla cabina. L’elettore che non ha votato nella cabina non è più ammesso al voto.
A ciascun livello territoriale si può esprimere un unico voto per l’elezione del Presidente.
Per le elezioni dei vertici nazionali l’elettore può esprimere un unico voto per l’elezione del Presidente nazionale ed un massimo di due voti per le elezioni dei Vice Presidenti.
L’elettore all’uscita dalla cabina ripone nell’urna la scheda votata.
Art. 14
Chiusura delle votazioni
Al termine delle votazioni il Seggio accerta il numero delle schede elettorali rimaste non utilizzate e quello degli elettori che non hanno partecipato al voto, verificandone la reciproca corrispondenza.
Lo spoglio delle schede è pubblico e ha inizio dopo il completamento delle operazioni di voto, senza interruzioni.
Il verbale riporta il numero di schede votate, bianche, nulle e non consegnate. Il verbale fa anche menzione delle schede contestate e delle motivazioni della loro provvisoria assegnazione.
La somma delle schede votate e non votate deve corrispondere al numero delle schede vidimate.
Per ciascun candidato il verbale riporta il numero di voti ottenuti.
Al termine dello scrutinio le schede vengono poste agli atti del Comitato mentre il verbale viene trasmesso senza indugio all’Ufficio Elettorale Provinciale e Regionale unitamente ad una nota a firma del Presidente del Seggio che sintetizza il numero di voti ricevuti da ciascun candidato.
Relativamente all’elezione del solo Presidente Provinciale, il Seggio elettorale provinciale assembla i risultati ottenuti, nei singoli Comitati Locali, dai candidati alla carica di Presidente Provinciale e li unisce ai voti espressi presso lo stesso Comitato Provinciale relativamente alle aree territoriali non di competenza di Comitati Locali esistenti. Di tale operazione viene redatto un verbale che viene trasmesso senza indugio all’Ufficio Elettorale Regionale unitamente ad una nota a firma del Presidente del Seggio Provinciale che sintetizza il numero di voti ricevuti da ciascun candidato alla carica di Presidente Provinciale.
Il risultato provvisorio delle votazioni viene affisso, a cura del Seggio Elettorale, all’albo del Comitato cui queste si riferiscono. L’affissione avviene il giorno stesso dello scrutinio. Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicità ai fini della proposizione di ricorsi.
Art. 15
Proclamazione degli eletti nei Comitati Territoriali
1) Elezioni nei Comitati Locali e Provinciali
L’Ufficio Elettorale Regionale riceve i verbali da tutti gli Uffici Elettorali locali e Provinciali e, trascorsi quattro giorni dalla data consultazione, ove non sia pervenuto alcun ricorso, provvede alla proclamazioni degli eletti.
È proclamato eletto alla carica di Presidente il socio CRI che abbia ricevuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti viene proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.
Avverso i risultati delle elezioni si può presentare ricorso all’Ufficio Elettorale Regionale entro 3 giorni dalla data della consultazione. L’Ufficio Elettorale Regionale decide nei successivi 3 giorni. Con la decisione sul ricorso, l’Ufficio Elettorale Regionale procede contestualmente alla proclamazione degli eletti alla carica di Presidente Locale o Provinciale.
2) Elezioni nei Comitati Regionali
L’Ufficio Elettorale Centrale riceve i verbali da tutti gli Uffici Elettorali Regionali e, trascorsi quattro giorni dalla data consultazione, ove non sia pervenuto alcun ricorso, provvede alla proclamazioni degli eletti.
È proclamato eletto alla carica di Presidente il socio CRI che abbia ricevuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti viene proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.
Avverso i risultati delle elezioni dei Presidenti Regionali si può presentare ricorso all’Ufficio Elettorale Centrale entro 3 giorni dalla data della consultazione. L’Ufficio Elettorale Centrale decide nei successivi 3 giorni. Con la decisione sul ricorso, l’Ufficio Elettorale Centrale procede contestualmente alla proclamazione degli eletti alla carica di Presidente Regionale.
Tutti i risultati definitivi sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Croce Rossa Italiana.
Art. 16
Proclamazione degli eletti ai vertici nazionali
Verificato il raggiungimento del quorum costitutivo dell’Assemblea, Il Seggio Elettorale Centrale procede allo scrutinio delle schede per la Presidenza Nazionale.
Successivamente vengono scrutinate le schede per l’elezione dei Vice Presidenti Nazionali. Ove il Presidente Nazionale risultato eletto è candidato anche ad una Vice Presidenza, il verbale riporterà il numero di voti ottenuti ma di questi non si tiene conto ai fini della proclamazione degli eletti.
Al termine delle operazioni di scrutinio l’Ufficio Elettorale Centrale stila apposito verbale e fa immediatamente pubblicare sul sito internet istituzionale della Croce Rossa Italiana i nominativi degli eletti alle cariche di Presidente e Vice Presidenti Nazionali.
Avverso i risultati delle elezioni per il Presidente e i Vice Presidenti nazionali si può presentare ricorso all’Ufficio Elettorale Centrale entro 3 giorni dalla pubblicazione dei risultati sul sito istituzionale della Croce Rossa Italiana. L’Ufficio Elettorale Centrale decide nei successivi 3 giorni. Dopo 7 giorni, esauriti i termini per i ricorsi, l’Ufficio Elettorale Centrale procede alla proclamazione degli eletti.
E’ proclamato eletto alla carica di Presidente Nazionale il socio CRI che abbia ricevuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti viene proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.
Sono proclamati eletti alla carica di Vice Presidente Nazionale i due soci CRI che abbiano ricevuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti viene proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.
Art. 17
Mancato espletamento delle elezioni nei Comitati Territoriali
Laddove in un Comitato Territoriale non ci siano candidature, l’Ufficio Elettorale corrispondente stila apposito verbale da inviare agli Uffici Elettorali Regionale e Centrale.
Il Commissario del Comitato in carica al momento dell’indizione delle elezioni espleta le proprie funzioni fino ad un successivo provvedimento di conferma/sostituzione a firma del Presidente Nazionale.
I Commissari in carica nei Comitati che non possono procedere ad elezioni per mancanza di candidature non potranno votare per l’elezione dei livelli territoriali superiori.
Il mancato espletamento delle elezioni in uno o più Comitati Territoriali non determina la sospensione o la modifica del calendario elettorale stabilito per i livelli sovraordinati.
I Comitati che non dovessero rispettare il calendario elettorale non sono rappresentati in sede di elezione degli organi territorialmente sovraordinati a meno che, pur in ritardo, non riescano ad adempiere in tempo alle operazioni elettorali previste.
Non sono ammessi ricorsi fondati sul mancato espletamento delle elezioni in uno o più specifici Comitati.
Art. 18
Elezioni suppletive
Non è mai consentito il subentro degli eletti in caso di dimissioni, impedimento o cessazione delle cariche. In tali casi si procede sempre a nuove elezioni.
Art. 19
Pubblicità del Regolamento e degli atti
Il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale della Croce Rossa Italiana; tale pubblicazione assolve ogni ulteriore obbligo di pubblicità. Il Regolamento è comunque diffuso – a cura dei Comitati Regionali – a tutti i Comitati Territoriali per essere affisso all’albo per il periodo intercorrente tra l’indizione delle elezioni e l’elezione del Presidente Nazionale.
Gli atti a cura dei Comitati territoriali e dei Uffici Elettorali locali, provinciali e regionali sono pubblicati all’albo del Comitato di riferimento.
Gli atti a cura del Comitato Centrale e dell’Ufficio Elettorale Centrale sono pubblicati sul sito web dell’Associazione.
Tali pubblicazioni assolvono gli obblighi di pubblicità.
Art. 20
Calendario degli adempimenti elettorali
Entro 10 giorni dalla data della sua costituzione l’Ufficio Elettorale Centrale emana il calendario degli adempimenti elettorali in conformità alla disciplina del presente Regolamento ed elabora la scheda elettorale-tipo nonché i fac simile di prospetti e verbali.
Art. 21
Disposizioni organizzative interne al Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana
Il Dirigente del Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche del Comitato Centrale assiste tutte le Unità Territoriali in sede di redazione degli elenchi degli elettori e degli eleggibili, vigila sulla pubblicazione degli stessi all’albo di ciascuna Unità e, in particolare, raccoglie i nominativi dei candidati e i risultati delle elezioni per ciascun livello territoriale ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Associazione.
Il Servizio ICT del Comitato Centrale provvede a creare un’area del sito internet istituzionale della Croce Rossa Italiana ove pubblicare la normativa applicabile, gli elenchi dei candidati per ciascuna Unità CRI, i risultati delle elezioni per ciascuna Unità CRI, tutte le comunicazioni del Comitato Centrale elaborate nel corso del procedimento elettorale.
Il Dirigente del Servizio Vigilanza Comitati Territoriali predispone le Ordinanze Commissariali di insediamento degli eletti nei Comitati Territoriali e di insediamento del Presidente e dei Vice Presidenti Nazionali.