Attenzione al D.Lgs. 66/2003

MILANO – Con una recente comunicazione il Direttore Regionale ha ribadito di porre attenzione al D.Lgs 66/2003, Decreto per altro approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 4/11/2003, in mertito ad alcuni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro e nello specifico quanto riportato all’art. 7 dello stesso, ovvero si ribadisce l’assoluta obbligatorietà di assicurare al personale un riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive, in particolare per gli addetti ai servzi di soccorso e trasporto sanitario. E’ pertanto vietato predisporre turnazioni di lavoro che comportino una riduzione di tale intervallo di pausa, che dovrà essere rispettato anche nel caso il lavoratore sovrapponga l’attività di dipendente a quella di volontario: tale divieto ha valenza anche nel caso di richieste di variazione e sostituzione di turni, proposte o richieste dai lavoratori stessi. Poichè il riposo obbligatorio ha la funzione di salvaguardare e ricostituire le energie psico-fisiche, indispensabili per una prestazione lavorativa che garantisca la sicurezza del lavoratore stesso, degi altri componenti dell’equipaggio e dei terzi trasportati. Appare evidente come la mancanza di pausa adeguata raprresenti una violazione non solo del D.Lgs in oggetto, ma anche del D.Lgs 81/08 e delle normative CRI sulla sicurezza del lavoro.

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