CRI, un passo in avanti. Codice Terzo Settore, ecco cosa cambia

Codice del Terzo Settore

Il 3 agosto è stata una data importante per la Croce Rossa Italiana, un passo verso un definitivo riordino per l’ordinaria organizzazione e amministrazione della Croce Rossa Italiana. Il 2 agosto infatti è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.179 (Suppl. Ordinario n.43) il Codice del Terzo Settore, a norma dell’Art. 1, Comma 2, Lettera b), della legge Delega 6 giugno 2016, n.106. Un testo condiviso con Anpas e Misericordie affinché il lavoro di migliaia di volontari potesse essere valorizzato al meglio, sull’intero territorio nazionale. La prima importante novità introdotta dal Codice è che l’Associazione muterà la propria natura giuridica, ovvero quello di Organizzazione di Volontariato (OdV).
L’Articolo 99 prevede la modifica del D.Lgs 178/2012, riconducendo l’iscrizione dell’Associazione (oggi APS Associazione Promozione Sociale) alla sezione Organizzazioni di Volontariato del nuovo Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (ETS), istituito all’art.45 del decreto. Ciò varrà sia per il livello centrale e regionale che per quello territoriale.

Il rimborso ai Volontari

Ma non solo la modifica dell’attuale natura giuridica: Viene finalmente sancito il principio della tutela dei volontari e rafforzato ogni strumento di contrasto alla sfrutamento dello stesso. A norma dell’art. 17, tutti gli Enti dovranno tenere un registro dei volontari di cui si avvalgono. Viene formalizzato il divieto di rimborso forfettario delle spese sostenute dai volontari, le quali devono essere puntualmente documentate (anche con autocertificazione) dal volontario e rimborsate nei limiti di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili.

Convenzioni con le PA

Importanti anche gli art.56 e 57 relativi a Convenzioni e agli affidamenti dei servizi. L’art.56 consente infatti alle amministrazioni pubbliche di stipulare Convenzioni con gli enti del terzo Settore (ETS), finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale, mentre l’art.57 relativo al “trasporto sanitario emergenza urgenza” prevede la possibilità dell’affidamento, in via prioritaria, di servizi 118 agli enti del Terzo Settore.

Modifica dello Statuto

Questi alcuni dei punti importanti introdotti dal Codice e che per i prossimi 12 mesi vedrà la Croce Rossa Italiana adeguarsi, con l’inevitabile modifica al testo statutario e una rettifica dei dati associativi presso la Camera di Commercio. Almeno per ora, fino alla piena operatività del registro Unico del Terzo Settore e del Consiglio Nazionale, continuerà ad applicarsi le norme ai fini e per gli effetti derivanti dalla iscrizioni ai rispettivi registri (APS, OdV, ecc). Il testo è entrato in vigore lo scorso 3 agosto, ma avrà bisogno, entro il prossimo anno, di ben 20 decreti ministeriali perché funzioni quanto previsto.